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Attuazione delle misure di biosicurezza per il contrasto alla peste suina africana (PSA)

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Data:
Martedì, 14 Luglio 2026
Attuazione delle misure di biosicurezza per il contrasto alla peste suina africana (PSA)

Descrizione

Si informa che in data 6 luglio 2026 è stata emanata l'Ordinanza n. 4/2026 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, recante "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana", attualmente in vigore fino al 28 marzo 2027.
L'Ordinanza introduce e aggiorna le misure finalizzate al contenimento della diffusione della PSA sul territorio nazionale, disciplinando in particolare le attività di sorveglianza, depopolamento dei cinghiali, biosicurezza negli allevamenti e gestione delle attività antropiche nelle aree soggette a restrizione.
Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni Comunali sui contenuti dell'art. 10, comma 14, dell'Ordinanza n. 4/2026, che prevede che nelle Zone di Restrizione II e III le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali e le attività ludico-ricreative, sportive o associative individuate nell'Allegato 2 dell'Ordinanza, qualora prevedano la partecipazione di oltre 20 persone, siano sottoposte a preventiva valutazione dell'Autorità Competente Locale (Servizio Veterinario ASL) ai fini della verifica del rispetto delle misure di biosicurezza; (allegato 2)

Le principali attività interessate sono:
• trekking ed escursionismo organizzato;
• biking e manifestazioni ciclistiche;
• pesca sportiva e competizioni di pesca;
• attività agrosilvo-pastorali;
• monitoraggio ambientale e faunistico;
• raccolta di funghi e tartufi;
• manifestazioni religiose, culturali e associative;
• attività di campeggio;
• utilizzo di aree picnic;
• transumanza e alpeggio;
• altre attività assimilabili svolte in ambiente rurale o naturale.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alla sensibilizzazione della popolazione relativamente all'obbligo di:
• segnalare tempestivamente il rinvenimento di cinghiali morti o moribondi;
• non spostare, manipolare o occultare le carcasse;
• evitare l'abbandono di rifiuti e residui alimentari;
• rispettare le misure di biosicurezza previste per le attività svolte nelle aree naturali.


ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4/2026: PROCEDURA PER LE ATTIVITA' OUTDOOR E OBBLIGHI DEI COMUNI RICADENTI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE II E III

ALLEGATO 2: MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ CON NUMERO SUPERIORE ALLE 20 PERSONE

(in allegato)


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A cura di

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Ultimo aggiornamento

14/07/2026 13:31




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