Vai al contenuto della pagina
Wednesday, January 07, 2009
 Ti trovi in:  Uffici comunali » Modulistica
MODULISTICA
MODELLI DICHIARAZIONI 2008

730

ICI

SEZIONE ANAGRAFE, STATO CIVILE, RESIDENZA
SEZIONE UFFICIO TECNICO

Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)

Gestione acque

Permessi

Agibilità edifici

SEZIONE AUTORIZZAZIONI SANITARIE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62, dal 26 Novembre 2007, l'apertura di attività alimentari non è più soggetta al rilascio di Autorizzazione sanitaria o del nulla osta sanitario ma a Denuncia d'Inizio Attività (DIA).

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti sono soggette, dal 26 novembre 2007, ad una nuova procedura di registrazione.
La nuova procedura di registrazione delle attività alimentari prevede la notifica della Denuncia d'Inizio Attività (di seguito denominata DIA), prevista dal Regolamento CE 852/2004.
Le attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla Osta sanitario non sono soggette ad un'ulteriore notifica ai fini della registrazione.
La notifica avviene a seguito di presentazione della DIA:
a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla
vendita su aree pubbliche), presso il Comune dove si trova la sede operativa dello stabilimento;
b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il Comune dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).
Gli operatori del settore alimentare per notificare la loro attività presentano al Comune la DIA, utilizzando la specifica modulistica, corredata dalla documentazione prevista.
La DIA e la documentazione allegata devono essere presentate in triplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dal Comune,
- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall’operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.
Per quanto attiene alle tipologie di notifica, vengono individuati i seguenti regimi:
a) la DIA semplice, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative;
b) la DIA differita, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette
ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative.
* In caso di presentazione di DIA semplice, l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse);
**In caso di presentazione di DIA differita, decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, l’operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all’attività senza attendere l’emanazione di ulteriori atti (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).
Il regime della DIA differita si applica anche qualora in uno stesso stabilimento siano svolte più attività ed una soltanto sia soggetta a tale regime.
 

La Regione Piemonte ha abrogato i Regolamenti 9/R del 21 Luglio 2003 e successivi, emanando nuove norme per la disciplina dell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)

L’esercizio di attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale dal 21 marzo 2008 è disciplinato da una nuova normativa che abroga i vecchi Regolamenti regionali(9/R - 12/R - 3/R - 8/R).
Tali attività sono soggette alla notifica di Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A) da presentare al Comune territorialmente competente.

PER ENTRAMBE LE AUTORIZZAZIONI UTILIZZARE I MODELLI SOTTO ELENCATI:

SEZIONE INTRATTENIMENTO E MANIFESTAZIONI
SEZIONE STRANIERI
GUIDA PRATICA ALL'USO

La sezione "Modulistica" contiene tutta una serie di certificati suddivisi per categoria:;

il documento contenuto viene fornito in formato Word , cliccandoci sopra viene visualizzato direttamente sul vostro browser con l'apertura di una finestra.

A questo punto potrete decidere se consultarlo o se salvarlo su un disco, compilarlo direttamente e quindi stamparlo.

GUIDA TEORICA

La presente Sezione è stata appositamente creata per consentire al cittadino di poter velocizzare ogni pratica allo Sportello.

In particolare l'Autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, ha dato la possibilita' di dichiarare tutta una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato esistente.

Vi si può ricorrere sempre ogniqualvolta ci si rivolga ad un ufficio pubblico  o ad un gestore di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere i dati personali, fatti o situazioni della persona cui si richiede.

La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mntre i privati sono liberi di accettarle o di richiedre i certificati corrispondenti.

Particolare normativa riguarda i cittadini extracomunitari regolarmenti soggiornanti in Italia che possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubbllici italiani.

L'autocertificazione può riguardare svariati ambiti: residenza, cittadinanza, obblighi militari, esami sostenuti, tirolo di studio, possesso e numero del Codice Fiscale......

Validità: essa è collegata dalla firma dell'interessato. Durata: uguale a quella di un "normale" certificato cioè 6 mesi.

Riteniamo opportuno, inoltre, spendere alcune parole su un altro atto molto importante: la Dichiarazione di Atto di Notorietà che viene resa dal cittadino sotto la propria responsabilità; essa riguarda stati, fatti e qualità del dichiarante o relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza purchè tale dichiarazione sia fatta nel proprio interesse.

Con questo Atto si può dichiarare: la professione esercitata, l'attività lavorativa svolta, la titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative, la consizione di erede, proprietario o conduttore.

Chi la può sottoscrivere:

- i cittadini italiani e dell'unione Europea,

- i cittadini extracomunitari limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubbllici italiani,

- il coniuge o, in sua assenza i figli o, in assenza di questi ultimi, unparente in linea diretta o collaterale.

LA PROCEDURA:

- se va presentata ad una Pubblica Amministrazione o ad un esercente un pubblico servzio ( ad es.ASL) : la dichiarazione si presenta firmandola dinnanzi all'impiegato che la riceve. N.B. si può presentarla anche via fax, per posta o in via telematica o farla consegnare ad altri dopo averla firmata allegando una fotocopia del documento di identità;

- se va presentata ad una P.A per riscuotere da parte di terzi benefici economici (delega): la firma va autenticata davanti ad un Notaio o un Cancelliere o Segretario Comunale o un dipendente delegato dal Sindaco.

IMPORTANTE: E' POSSIBILE RICHIEDERE L'AUTENTICA IN QUALSIASI COMUNE (NON E' NECESSARIA LA RESIDENZA)

La P.A. è tenuta ad accettare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, i soggetti privati non  sono obbligati.

Sarebbe comunque sempre opportuno fornire, unitamente ai certificati sopra elencati, una fotocopia di un documento d'identità (carta d'identità, patente di guida..) al fine di procedere più celermente all'identificazione del dichiarante e per motivazioni di pubblica sicurezza.

 

© Comune di Borgomale  Piazza Castello, 1 

12050 Borgomale (CN) - Telefono: 39 0173 529031         Fax: 39 0173 529914

borgomale.com@cnnet.it

p.iva 00468950043