La presente Sezione è stata appositamente creata per consentire al cittadino di poter velocizzare ogni pratica allo Sportello.
In particolare l'Autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, ha dato la possibilita' di dichiarare tutta una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato esistente.
Vi si può ricorrere sempre ogniqualvolta ci si rivolga ad un ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere i dati personali, fatti o situazioni della persona cui si richiede.
La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mntre i privati sono liberi di accettarle o di richiedre i certificati corrispondenti.
Particolare normativa riguarda i cittadini extracomunitari regolarmenti soggiornanti in Italia che possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubbllici italiani.
L'autocertificazione può riguardare svariati ambiti: residenza, cittadinanza, obblighi militari, esami sostenuti, tirolo di studio, possesso e numero del Codice Fiscale......
Validità: essa è collegata dalla firma dell'interessato. Durata: uguale a quella di un "normale" certificato cioè 6 mesi.
Riteniamo opportuno, inoltre, spendere alcune parole su un altro atto molto importante: la Dichiarazione di Atto di Notorietà che viene resa dal cittadino sotto la propria responsabilità; essa riguarda stati, fatti e qualità del dichiarante o relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza purchè tale dichiarazione sia fatta nel proprio interesse.
Con questo Atto si può dichiarare: la professione esercitata, l'attività lavorativa svolta, la titolarità di licenze o autorizzazioni amministrative, la consizione di erede, proprietario o conduttore.
Chi la può sottoscrivere:
- i cittadini italiani e dell'unione Europea,
- i cittadini extracomunitari limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubbllici italiani,
- il coniuge o, in sua assenza i figli o, in assenza di questi ultimi, unparente in linea diretta o collaterale.
LA PROCEDURA:
- se va presentata ad una Pubblica Amministrazione o ad un esercente un pubblico servzio ( ad es.ASL) : la dichiarazione si presenta firmandola dinnanzi all'impiegato che la riceve. N.B. si può presentarla anche via fax, per posta o in via telematica o farla consegnare ad altri dopo averla firmata allegando una fotocopia del documento di identità;
- se va presentata ad una P.A per riscuotere da parte di terzi benefici economici (delega): la firma va autenticata davanti ad un Notaio o un Cancelliere o Segretario Comunale o un dipendente delegato dal Sindaco.
IMPORTANTE: E' POSSIBILE RICHIEDERE L'AUTENTICA IN QUALSIASI COMUNE (NON E' NECESSARIA LA RESIDENZA)
La P.A. è tenuta ad accettare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, i soggetti privati non sono obbligati.
Sarebbe comunque sempre opportuno fornire, unitamente ai certificati sopra elencati, una fotocopia di un documento d'identità (carta d'identità, patente di guida..) al fine di procedere più celermente all'identificazione del dichiarante e per motivazioni di pubblica sicurezza.