ICI 2008
Con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 27/11/2007 sono state riconfermate le tariffe stabilite per l'anno 2007.
- 7 per mille : aliquota ordinaria
- 6 per mille: abitazione principale e relative pertinenze di q.siasi classe catastale
- 7 per mille: abitazioni non locate e relative pertinenze di q.siasi classe catastale
- 4 per mille: abitazione occupata da disabile e relative pertinenze di q.siasi classe catastale
- aree fabbricabili 7 per mille
- terreni agricoli esenti
- detrazione per abitazione principale € 103,29
ICI 2007
Le tariffe sono state adottate con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 23/11/2006.
L'applicazione è stata disposta come segue:
- 7 per mille : aliquota ordinaria
- 6 per mille: abitazione principale e relative pertinenze di q.siasi classe catastale
- 7 per mille: abitazioni non locate e relative pertinenze di q.siasi classe catastale
- 4 per mille: abitazione occupata da disabile e relative pertinenze di q.siasi classe catastale
- aree fabbricabili 7 per mille
- terreni agricoli esenti
- detrazione per abitazione principale € 103,29
BREVE EXCURSUS SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
L' ICI è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati, sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana.
E' stata istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504.
l'imposta non è progressiva come altre imposte ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con apposita delibera comunale.
Il presupposto dell' imposta è il mero possesso, a prescindere dall'uso cui sono destinati, di :
- fabbricati
- aree fabbricabili
- terreni agricoli
SOGGETTI PASSIVI: proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di abitazione,usufrutto, uso, enfiteusi, superficie.
SOGGETTO ATTIVO: Comune di ubicazione dell'immobile.
BASE IMPONIBILE: è il valore degli immobili.
PERIODO DELL'IMPOSTA: stabilito dall'anno solare, dura quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del contributo.
ALIQUOTE E DETRAZIONI: vengono determinate annualmente da ogni singolo Comune con apposita delibera. Non esiste un'aliquota nazionale poichè il d.lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo (4 per mille ) ed un massimo (7 per mille).
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: effettuato in 2 soluzioni (acconto e saldo).
CAMPO D'AZIONE DEL COMUNE: il Comune controlla le denunce, verifica i versamenti eseguiti e corregge gli errori materiali di calcolo. Il Comune emette l'avviso di liquidazione con: l'indicazione dei criteri adottati, l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi dovuti.